Modulistica

Trasferimento della residenza in Italia del cittadino straniero, comunitario e ricomparso da irreperibilità - Iscrizione in APR

ISCRIZIONE  IN ANPR 

(ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE)

CONTATTI

 

UFFICIO ANAGRAFE

Piazza Vittorio Bachelet, n. 5

Orario di apertura al pubblico: LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle 8.30 alle 12.30 - MARTEDÌ dalle 15 alle 17.30

Telefoni  049 8888306 - 049 8888354

E – mail : residenze@comune.vigodarzere.pd.it

PEC : vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net

Si definisce iscrizione presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente il:

  • TRASFERIMENTO IN ITALIA DEL CITTADINO STRANIERO O COMUNITARIO NON  RESIDENTE IN ALTRO COMUNE ITALIANO;
  • NUOVA ISCRIZIONE DEL CITTADINO IRREPERIBILE. 

 

CITTADINO COMUNITARIO

 

I cittadini appartenenti ai paesi membri dell'Unione europea, e i loro familiari, possono liberamente circolare e soggiornare in Italia nel rispetto di una serie di adempimenti.

 

Per soggiorni inferiori a 90 giorno non è richiesta alcuna formalità oltre al possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza; trascorso tale periodo, i cittadini sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe del comune di residenza.

 

Il diritto di soggiorno è infatti riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, che segue un corso di studi e che dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.

 

Per richiedere la prima residenza in Italia con provenienza dall'estero o il cambio di residenza da altro comune italiano è necessario presentare:

  • dichiarazione di residenza;
  • passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
  • codice fiscale;
  • documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato B;
  • marca da bollo di euro 16 per la richiesta dell'attestato di iscrizione anagrafica, che verrà rilasciato non appena conclusa la pratica;

 

CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO

 

I cittadini di Stato terzo che intendono chiedere la residenza nel Comune di Vigodarzere devono presentare:

  • dichiarazione di residenza;
  • passaporto valido (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati contenuti nel permesso di soggiorno);
  • permesso di soggiorno in corso di validità;
  • codice fiscale;
  • documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato A (come predisposto dal Ministero dell'Interno);

 

COME E DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

 

La dichiarazione di residenza, scaricabile dalla sezione  documenti di questa pagina, deve essere:

  • correttamente compilata in tutte le parti;
  • sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce;
  • accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni;

 

La dichiarazione di residenza può essere presentata scegliendo una sola delle modalità sotto indicate.

  1. personalmente previo appuntamento presso l'Ufficio Anagrafe situato in Piazzale Vittorio Bachelet n. 5, telefonando al numero  049 8888354/306 
  2. a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo COMUNE DI VIGODARZERE, Piazza Vittorio Bachelet, 5 – 35010 VIGODARZERE;
  3. per via telematica:
    - trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo PEC vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net ; oppure - sottoscritta e acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso la posta elettronica semplice all'indirizzo   residenze@vigodarzerenet.it;
  4. attraverso il portale del Ministero dell’Interno ANPR: si vada la sezione del sito dedicata.

 

ACCERTAMENTI

Gli accertamenti sono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino: gli incaricati della Polizia Locale effettuano il sopralluogo nei soli giorni e orari indicati nel modulo di dichiarazione. 

Per consentire lo svolgimento dell'attività di controllo è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere. 

L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.

Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita. 

 

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del DPR 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione del cittadino (art. 18 Dpr 223/1989) decorre la nuova residenza.

L'eventuale annullamento dell'iscrizione anagrafica avviene dopo 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione, qualora gli accertamenti non siano andati a buon fine. Termine oltre il quale si applica la regola del silenzio-assenso.

 

NORMATIVA

D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"

D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"